29 agosto 2008

Apertura credito al consumo

Per "credito al consumo" s'intende la concessione di credito economico sotto forma di dilazione di pagamento o di finanziamento, sempre che questo denaro non serva per attività collegato all'attività lavorativa del richiedente.
Queste sono le forme che può avere:
  • finanziamento finalizzato
  • finanziamento personale
  • apertura di linea di credito (riserva di denaro a disposizione del cliente, da qui poi il credito revolving o credito rotativo)
E' quindi un prestito finalizzato (con un contratto per il prestito) e il credito ci viene concesso per acquistare un bene o servizio.
Il vantaggio è presto detto...la società finanziaria pagherà al venditore il prezzo pieno del bene e poi noi avremo direttamente con questa società un contratto con il quale ci impegnamo ad un pagamento dilazionato, quindi delle rate del prestito, per rifondere più o meno velocemente il credito che ci è stato concesso.
Il CREDITO AL CONSUMO è quindi quello che comunemente viene definito FINANZIAMENTO e può essere concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti all’albo presso l’Ufficio Italiano dei Cambi.

Il consumatore è tutelato dalla legge riguardo gli obblighi che la società concedente il credito deve rispettare, e questo avviene tramite alcune norme che vi cito:
  • 1. Legge 154/92 “Trasparenza”
  • 2. Legge 142/92 “Credito al consumo”
  • 3. Decreto legislativo 385/93 “Legge bancaria”
  • 4. Legge 52/96 “Clausole vessatorie”
  • 5. Legge 108/96 “Usura”
  • 6. Legge 675/96 “Privacy”
Ad esempio le pubblicità e tutte le altre comunicazioni promozionali devono riportare l'indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e il periodo di validità.


Spesso le offerte di finanziamenti proposti nei negozi sono le offerte meno convenienti...

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